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CORTE DI CASSAZIONE, 16 MARZO 2015, N. 5173: LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO SOLO PER SITUAZIONI SFAVOREVOLI NON CONTINGENTI

16 Mag 2015

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 16 marzo 2015, n. 5173, torna a proporre un’interpretazione, riguardante i presupposti del licenziamento per giustificato motivo oggettivo che non risulta espressamente dal dettato normativo. L’art. 3 della Legge n. 604 del 1966, infatti, fornisce la seguente definizione: “Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato (…) da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. La Corte di Cassazione, con la predetta sentenza, si spinge oltre rispetto alle previsioni del legislatore, aggiungendo un ulteriore elemento: “(…) il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (…) è determinato non da un generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto (…) che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti”. Il predetto principio, che la giurisprudenza della Suprema Corte ha già sostenuto in passato e che oggi torna a proporre, a nostro avviso potrebbe contrastare con il principio costituzionale della libera attività economica e della conseguente insindacabilità delle scelte aziendali.

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