Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6150 del 13 luglio 2015, ha chiarito che se per il fatto contestato al lavoratore il relativo CCNL prevede una sanzione conservativa, l’eventuale licenziamento intimatogli è da considerarsi illegittimo, con conseguente suo diritto alla reintegra nel posto di lavoro (oltre all’indennità risarcitoria). Si tratta di una decisione che, però, può trovare applicazione nei confronti di coloro che sono stati assunti prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del “contratto a tutele crescenti”. Ciò in quanto per questi ultimi la tutela reale dovrebbe trovare applicazione solo se viene direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato.