La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17371 del 1° settembre 2015, ha statuito che il patto di prova non può essere accluso al contratto di lavoro, se il dipendente assunto in passato ha già svolto presso un’azienda diversa – ma titolare dello stesso contratto di appalto – mansioni identiche a quelle oggetto della prova. Rispetto a questo principio, proseguono i giudici di legittimità, è del tutto irrilevante l’eventuale diversa denominazione assegnata alle mansioni: ciò che conta, è il contenuto reale dei compiti affidati al dipendente. In ragione di ciò, nel caso in cui il contenuto rimane invariato nel passaggio dal vecchio al nuovo datore di lavoro – appaltatore – non è possibile prevedere un secondo periodo di prova. Degna di nota è la precisazione fornita dai giudici di legittimità secondo la quale, nei casi di successione di appalti, detto principio vale soltanto se il contratto collettivo di settore esclude la possibilità per l’impresa subentrante di assumere il personale dell’impresa cessata nelle stesse mansioni con patto di prova.