La Corte di Cassazione, con sentenza 16592 del 7 agosto 2015, ha dichiarato nulla la sanzione disciplinare, nella specie una multa, comminata da una società di abbigliamento ad una addetta alle vendite per non essersi recata al lavoro il giorno dell’Epifania, cadente all’epoca dei fatti nel corso della settimana. Secondo la Corte di Cassazione il lavoratore ha, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 260/1949, il diritto assoluto di assentarsi dall’attività in occasione delle festività infrasettimanali siano esse celebrative di ricorrenze religiose o civili, derogabile solo in presenza di un accordo tra le parti. Ciò che più sorprende è che la Suprema Corte ritiene applicabile questo principio anche qualora esista una contrattazione collettiva di categoria che, come nel caso di specie, consenta al datore di lavoro di pretendere la prestazione lavorativa anche nelle festività.