La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18165 del 16 settembre 2015, ha riconosciuto la qualifica dirigenziale ad un funzionario del credito che, pur in assenza di una assegnazione formale di tale qualifica da parte del top management, svolgeva, di fatto, mansioni apicali. Mansioni queste ultime caratterizzate dalla preposizione, con ampia autonomia decisionale, a uno o più servizi, che lo ponevano in condizione di influenzare la complessiva attività aziendale. Un convincimento diverso, a parere della Corte, si porrebbe in aperto contrasto con il principio dell’oggettività dell’inquadramento e della necessaria corrispondenza della qualifica alle mansioni in concreto svolte. In sostanza per il riconoscimento della qualifica di dirigente non occorre che vi sia una “formale investitura” da parte del datore di lavoro; ciò che conta sono i fatti.