La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22627 del 5 novembre 2015, nel confermare la decisione di merito, ha dichiarato che, a seguito dell’introduzione del Collegato Lavoro (Legge 183/2010), il termine di decadenza ed inefficacia dell’impugnazione del licenziamento previsto dall’art. 6 della Legge 604/1966 si applica anche ai dirigenti. In sostanza il dirigente, come gli altri lavoratori dipendenti, deve impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla sua intimazione e ricorrere all’autorità giudiziaria competente entro i 180 giorni successi, pena la decadenza dal relativo diritto.