Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3460 pubblicata il 16 dicembre 2015, si è pronunciato, tra le altre, sull’eccezione di prescrizione sollevata da una società con riferimento alla richiesta di differenze retributive di alcuni dipendenti. In particolare il giudice di prime cure ha affermato che, dal 18 luglio 2012 (giorno di entrata in vigore della Legge n. 92, cd Legge Fornero), nelle imprese sottoposte all’articolo 18 dello Statuto del Lavoratori, il termine di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorre solo a partire dalla cessazione del rapporto (e non, invece, in costanza di esso), analogamente a quanto sempre avvenuto in relazione ai rapporti di lavoro garantiti dalla tutela obbligatoria. Così decidendo il Tribunale ha ritenuto – non assicurando più l’art. 18 (il discorso dovrebbe valere ancor di più per i neoassunti dal 7 marzo 2015 per effetto del D.Lgs. n. 23/2015) in maniera assoluta la reintegrazione – di dover garantire un regime di decorrenza della prescrizione più pregnante.