Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 224 del 15 giugno 2016, ha affermato che è implicita la volontà delle parti di voler trasformare il rapporto di lavoro da part time a full time qualora il lavoratore venga adibito allo svolgimento costante e prolungato di un orario identico o superiore a quello svolto dai suoi colleghi a tempo pieno. Nella specie il giudice di merito ha osservato che ciò che rileva al fine di ricostruire la volontà delle parti non è quanto le stesse abbiano previsto all’interno di un accordo scritto quanto, piuttosto, la concreta modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Pertanto, se il lavoratore in regime di part time si rende disponibile per l’intera giornata lavorativa e il datore di lavoro mette in evidenzia il proprio bisogno di ricevere la sua prestazione che poi effettivamente impiega, il rapporto non può che trasformarsi in full time per fatti concludenti. La sostanza, dunque, supera la forma che, in taluni casi, si pone quale strumento legittimante un uso illecito delle disposizioni normative.