La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8068 del 21 aprile 2016, è intervenuta a dirimere un contrasto giurisprudenziale creatosi intorno al tema del distacco nei gruppi di impresa. A tal proposito, i Supremi Giudici partono da un ragionamento volto a dare un’interpretazione estensiva al tema di che trattasi. Infatti, secondo l’articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003, è possibile adibire un lavoratore allo svolgimento di una prestazione lavorativa presso un soggetto terzo qualora tale decisione sia dettata dall’esigenza di perseguire un interesse del soggetto distaccante che abbia carattere temporaneo. L’interpretazione data ai requisiti testé esposti è stata per lungo periodo restrittiva e ancorata ad una presunzione di illiceità. La Corte, con la sentenza in oggetto, si pone quale motore propulsore di una nuova stagione volta a riconoscere una “presunzione a contrario”, ossia la presunzione che l’interesse al distacco sia sempre sussistente tra i gruppi d’impresa e che la temporaneità debba riconoscersi ogni qualvolta il distacco non sia definitivo. La sentenza si muove lungo quel crinale socio – giuridico che sta riconoscendo la preminenza della flessibilità anche in tema di distacco, al fine di favorire la circolazione delle risorse umane soprattutto fuori dal contesto nazionale.