Il Tribunale di Busto Arsizio ha, con sentenza n. 264 del 12 luglio 2016, affermato il principio di diritto secondo cui il trasferimento d’azienda ex art. 2112 cod. civ. sussiste anche in caso di passaggio, senza dislocamento di materiali o beni strumentali, tra cedente e cessionario di personale, pur non altamente specializzato e la cui attività sia di semplice manovalanza, a condizione che l’organizzazione dell’attività economica coincida con l’organizzazione dei lavoratori. Nella stessa sentenza il Tribunale ha osservato che sebbene l’art. 32 della L. 183/2013 (cd Collegato Lavoro), al comma 4 lett. c), abbia esteso le decadenze previste in materia di licenziamenti “alla cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 del codice civile con termine dalla data del trasferimento” è altrettanto pacifico che il duplice termine (60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e 180 giorni per il deposito del ricorso) vale solo in presenza di una formale comunicazione scritta di trasferimento d’azienda. Pertanto, in casi come quello di specie dove “è controversa la sussistenza o meno di una procedura di trasferimento del ramo d’azienda (…) nessun termine decadenziale può essere applicato”.