La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17371, depositata il 26 agosto 2016, ha confermato il principio di diritto già espresso con sentenza del 28 novembre 2013, n. 26655, in forza del quale, ai fini della legittimità del licenziamento per giusta causa, “l’immediatezza della reazione datoriale, in quanto elemento costitutivo del diritto di recesso, deve essere verificata d’ufficio dal Giudice”. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte il datore di lavoro deduceva la nullità della sentenza con cui la Corte territoriale – in riforma della decisione del Giudice di primo grado – aveva dichiarato illegittimo il licenziamento in considerazione della tardività della contestazione disciplinare, sebbene tale motivo di impugnazione non fosse stato riproposto nel giudizio di appello da parte del lavoratore. L’orientamento giurisprudenziale in commento suggerisce, in ipotesi di illecito disciplinare, di procedere con particolare tempestività nei confronti del dipendente posto che l’immediatezza della reazione datoriale può essere oggetto di autonoma valutazione, da parte del Giudice di merito di primo e/o secondo grado, anche in assenza di una eccezione specifica sul punto da parte del lavoratore.