La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17637 del 6 settembre 2016, ha affermato che, a prescindere dalla ricorrenza del presupposto dell’intenzionalità della condotta, risulta legittimo il licenziamento intimato dall’ASL ad un dipendente che aveva proceduto alla falsa attestazione della sua presenza in servizio mediante timbratura del cartellino marcatempo in entrata e in uscita. La fattispecie in questione, secondo la Suprema Corte, integra il disposto di cui all’art. 55 quater lett. a) del D.lgs. 165/2001 per il quale si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento in caso di falsa attestazione della presenza in servizio “mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente”. L’interpretazione della Suprema Corte è perfettamente coerente con i recenti interventi legislativi volti a sanzionare l’assenteismo ingiustificato dei dipendenti pubblici.