La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19320, pubblicata il 29 settembre 2016, ha affermato che, in materia di licenziamento collettivo, la violazione dell’art. 4, comma 9, L. 223/1991, per omessa esplicitazione dei presupposti fattuali sulla base dei quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, rappresenta un vizio meramente formale. Ne consegue, secondo la Suprema Corte, che ai sensi del comma 3 dell’art. 5 della L. 223/1991, in tale caso spetterà al lavoratore esclusivamente la tutela indennitaria risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e non anche la reintegrazione nel posto di lavoro. Quest’ultima, a parere della Suprema Corte, spetta solo nel caso di violazione dei criteri di scelta. Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte fa corretta applicazione del disposto di cui al comma 3 dell’art. 5 della L. 223/1991 in considerazione del tenore testuale della norma che riconosce l’indennità risarcitoria in caso di violazione delle procedure richiamate all’art. 4, comma 12, della L. 223/1991 e, quindi, in caso di violazione delle comunicazioni di cui al comma 9 dell’art. 4 della stessa legge 223/1991.