La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24027 del 24 novembre 2016, ha ribadito il principio di diritto secondo il quale se il datore di lavoro ha già intimato al dipendente un licenziamento per un determinato motivo (nel caso di specie licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto) può legittimamente intimargli un secondo licenziamento fondato su un altro motivo (nel caso di specie licenziamento per giusta causa per avere tenuto il dipendente comportamenti fraudolenti a danno della sua datrice di lavoro), restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Secondo la Corte entrambi i licenziamenti sono astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto di lavoro ed il secondo produce effetto allorquando il primo venga riconosciuto invalido e inefficace. In sostanza l’intimazione di un secondo licenziamento non comporta una violazione del principio di immodificabilità del motivo di licenziamento.