Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 149 del 10 febbraio 2017, ha dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente per aver consumato abusivamente beni aziendali (cibi e bevande) sul posto di lavoro. Nella fase sommaria, il giudice adito dal lavoratore con ricorso ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012, aveva considerato illegittimo il licenziamento e condannato il datore di lavoro al pagamento di una indennità pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il giudice dell’opposizione, in riforma dell’ordinanza del primo giudice, con la sentenza in commento, ha dichiarato legittimo il licenziamento, nonostante la modestia del pregiudizio aziendale, valorizzando tra l’altro i seguenti aspetti: (i) i testimoni avevano riferito che il lavoratore non era nuovo a comportamenti simili a quelli che avevano motivato l’atto di recesso; (ii) il lavoratore aveva negato i fatti contestati anziché ammetterli; (iii) la posizione rivestita dal lavoratore (assistente responsabile di un reparto). Da questa sentenza emerge in ogni caso che, nel valutare la proporzionalità tra il fatto addebitato e il provvedimento adottato, ciò che rileva è la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento. Ciò in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti, a prescindere dalla assenza o dalla tenuità del danno patrimoniale eventualmente arrecato.