Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 342 depositata il 7 febbraio 2017, ha osservato che il datore di lavoro può disdettare l’accordo collettivo aziendale istitutivo del premio di risultato nel caso in cui tale facoltà sia prevista dall’intesa originaria e venga esercitata entro i termini pattuiti tra le parti. Ciò in quanto, l’istaurazione di un rapporto contrattuale tra due parti “comporta la nascita di un vincolo che non può essere posto nel nulla per iniziativa unilaterale, salvo che non siano previste previsioni contrattuali che attribuiscano alle parti il potere di estinguere unilateralmente il rapporto”. E nel caso in esame, l’accordo, oltre a prevedere una durata iniziale del premio, statuiva che (i) lo stesso doveva intendersi rinnovato tacitamente di anno in anno e (ii) tale rinnovo poteva essere evitato se una delle parti ne dava espressa disdetta almeno quattro mesi prima della scadenza con comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Orbene, non può che considerarsi legittimo il comportamento del datore di lavoro che, alla scadenza del contratto, impedisce il suo rinnovo, dandone disdetta.