La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9395 depositata il 12 aprile 2017, si è pronunciata sul licenziamento intimato ad un dipendente invalido per superamento del periodo di comporto, dichiarandone la legittimità. La Corte, infatti, ha sì confermato l’orientamento secondo cui le assenze collegate con lo stato di invalidità non possono essere computate ai fini del superamento del periodo di comporto se l’invalido sia adibito a mansioni incompatibili con le sue condizioni di salute. Ciò in quanto l’impossibilità della prestazione deriva dalla violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di tutelare l’integrità fisica del lavoratore. Nello stesso tempo la stessa ha chiarito che, se le assenze (come nel caso di specie) dipendono da altre cause e malattie, il lavoratore invalido può essere licenziato per superamento del periodo di comporto, al pari degli altri dipendenti. La Corte ha, altresì, osservato che l’esclusione delle giornate di inabilità al lavoro vale anche se la malattia di cui è affetto il lavoratore è preesistente all’assunzione, purché non rientrante tra quelle che hanno condotto al suo inserimento obbligatorio in azienda.