La Corte di Cassazione, con sentenza n. 475/2017, è intervenuta in materia di licenziamento della lavoratrice madre, ribadendo, ancora una volta, che il licenziamento intimato alla stessa dall’inizio del periodo di gestazione sino al compimento di un anno di età del bambino è nullo e improduttivo di effetti. Nel caso di specie, la Corte ha corretto la decisione dei giudici di merito che, nel ritenere illegittimo il licenziamento, ordinava alla società datrice di lavoro di riassumere la lavoratrice o, in mancanza, di risarcirle il danno commisurato in cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Al riguardo, secondo la Corte di Cassazione, i giudici di merito hanno erroneamente applicato l’art. 8 della L. n. 604 del 1966, poiché “la disciplina legislativa di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001 non effettua alcun richiamo alle L. n. 604 del 1966 e L. n. 300 del 1970; la nullità del licenziamento è comminata quindi ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54 e la detta declaratoria è del tutto svincolata dai concetti di giusta causa e giustificato motivo”. Di conseguenza, nel caso di specie, il rapporto va considerato come mai interrotto e la lavoratrice ha diritto alle retribuzioni dal giorno del licenziamento sino alla effettiva riammissione in servizio. In altri termini, nel periodo protetto il posto di lavoro è salvo.