Il Tribunale di Catania, sezione lavoro, richiamando un precedente del Tribunale di Firenze, ha dichiarato, con propria ordinanza del 27 giugno 2017, legittimo il licenziamento intimato ad una dipendente via whatsapp. A parere del Tribunale il mezzo utilizzato dal datore di lavoro ha comunque assolto all’onere della forma scritta trattandosi di un documento informativo che la lavoratrice licenziata, nel caso di specie, ha con certezza imputato al datore di lavoro, tanto da impugnarlo tempestivamente. Al riguardo il Tribunale ha ricordato che secondo la Suprema Corte “non sussiste per il datore di lavoro l’onere di adottare forme sacramentali” potendo “la volontà di licenziare essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta purché chiara”. Nella stessa ordinanza il Tribunale ha preso, altresì, posizione sull’eccezione di difetto di legittimazione del soggetto che ha intimato il licenziamento sollevata dal lavoratrice, essendo stato il provvedimento sottoscritto dal direttore tecnico e non dal datore di lavoro. Nel rigettarla il Tribunale ha ricordato che la disciplina di cui all’art. 1399 cod. civ., che prevede la possibilità di ratifica con effetto retroattivo – ma con salvezza dei diritti dei terzi – del contratto concluso dal soggetto privo dei poteri di rappresentanza, è applicabile ai sensi dell’art. 1324 cod. civ, anche a negozi unilaterali come il licenziamento.