La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25147/2017, ha stabilito che è legittimo il licenziamento del dipendente che copia su una pen drive personale, senza autorizzazione del datore di lavoro, alcuni dati aziendali riservati, anche se queste informazioni non vengono divulgate a terzi. Ciò in quanto la violazione dei doveri contrattuali si verifica anche quando una certa condotta, pur non producendo un danno concreto, ha una intrinseca potenzialità lesiva degli interessi del datore di lavoro. La Corte ha ritenuto, infatti, che il licenziamento fosse legittimo in quanto la condotta contestata al dipendente era da considerarsi censurabile in base alla previsione dell’art. 52 del CCNL del settore chimico applicato in azienda. Nello specifico, il predetto articolo contempla tra le ipotesi sanzionabili con il recesso, il furto, il danneggiamento volontario di beni dell’impresa ed il trafugamento di disegni, utensili e schede di proprietà aziendale. E secondo i Giudici di legittimità la semplice copiatura di dati rientra in tali ipotesi, avendo ravvisato nel comportamento del lavoratore una condotta consapevole, rispetto alla quale era del tutto irrilevante la mancanza di adozione di misure informatiche da parte del datore di lavoro atte a proteggere i dati stessi.