La Corte di Cassazione, con la sentenza 27206/2017, ha dichiarato legittima la decisione di una azienda sanitaria locale (ASL) di imporre ad un proprio dirigente, prossimo alla pensione per raggiungimento dei limiti d’età, la fruizione delle ferie e dei riposi compensativi non goduti, nella misura di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali, anche al fine di prevenire l’eventuale, successiva, richiesta delle relative indennità. Ciò, peraltro, è avvenuto attraverso l’adozione di un provvedimento di sospensione cautelare, vista la reticenza del dirigente stesso, senza avviare la procedura garantista di cui all’art. 7 della Legge n. 300/170. Al riguardo la Corte ha, altresì, osservato che la sospensione cautelare, avendo natura “ontologicamente” diversa rispetto alla sospensione disciplinare è svincolata dalle formalità prescritte per i procedimenti disciplinari, ivi incluso l’obbligo di garantire al lavoratore l’esercizio del diritto di difesa. Nel decidere in tal senso in materia di sospensione cautelare, la Corte ha ripreso le sue precedenti pronunce 15353/2012 e 25136/2010).