La Corte di Cassazione, con sentenza 1909 depositata il 25 gennaio 2018, è intervenuta in materia di licenziamento disciplinare, soffermandosi sulla necessità della preventiva contestazione della recidiva avente natura costitutiva. Nel caso di specie, ad una lavoratrice dipendente veniva intimato un licenziamento per giusta causa per essersi assentata dal lavoro un giorno senza aver fornito alcuna giustificazione. Nel mese precedente, la dipendente aveva già ricevuto una contestazione disciplinare in cui le era stata addebitata un’assenza ingiustificata per tredici giorni. Tuttavia, tale mancanza non era stata richiamata nell’ultima contestazione alla base del recesso. La Corte di Cassazione, alla luce dei propri costanti arresti giurisprudenziali, ha affermato che “la preventiva contestazione dell’addebito al lavoratore incolpato deve necessariamente riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva e i precedenti disciplinari che la integrano, solo quando la recidiva medesima rappresenti un elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già mero criterio, quale precedente negativo della condotta, di determinazione della sanzione proporzionata da irrogare per l’infrazione disciplinare commessa”. La Suprema Corte ha precisato, altresì, che “per individuare la natura costitutiva o meno della recidiva, occorre fare riferimento alle previsioni della contrattazione collettiva applicabile”. Di conseguenza, la stessa ha concluso per l’illegittimità del licenziamento de quo, in quanto fondato su addebiti che non erano stati oggetto di espresso richiamo nella contestazione disciplinare posta alla base del recesso. Pertanto, prima di contestare un addebito, occorre sempre verificare se sussistano precedenti che è necessario richiamare a pena di nullità della sanzione disciplinare.