La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza 1672/2017, torna a pronunciarsi in merito all’indennità di fine rapporto ex art. 1751 cod. civ. In particolare, i giudici di merito chiariscono che la scadenza di un contratto di agenzia al quale segua, senza soluzione di continuità, un secondo contratto di agenzia con lo stesso preponente non comporta per l’agente il diritto a percepire l’indennità di cessazione ex art. 1751 cod. civ. né le indennità previste dagli accordi economici collettivi. Inoltre, continua la Corte, qualora il nuovo contratto non preveda più limiti alla concorrenza, all’agente non spetterà nessuna indennità corrispettiva della non concorrenza. La sentenza pone l’accento sul dato incontrovertibile della mancata cessazione del rapporto nell’ipotesi in cui vi sia un nuovo contratto senza soluzione di continuità, motivo per il quale l’indennità di cessazione del rapporto non può essere riconosciuta. Allo stesso modo, salvo patto contrario tra le parti, qualora il nuovo contratto nulla dica in merito al divieto di porre in essere, una volta risolto il rapporto, attività in concorrenza, l’agente non avrà diritto a percepire alcun indennità, seppur ne beneficiasse nel precedente contratto.