La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8407 depositata il 5 aprile 2018, ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato ad una lavoratrice che, in due circostanze, non aveva impedito ad un’altra dipendente, alla stessa gerarchicamente sottoposta, di sottrarre diversi sacchi di pellet dal punto vendita della società datrice di lavoro, limitandosi ad avvertire, in entrambe le occasioni, i propri superiori. Nel caso di specie, la lavoratrice aveva provveduto, durante il primo episodio, ad avvertire il capo settore – il quale, peraltro, non le aveva dato alcuna indicazione sulle iniziative da intraprendere – e, in occasione del secondo, aveva avvertito l’assistente di filiale. Secondo l’azienda, la lavoratrice, piuttosto che riferire i fatti ai propri superiori, avrebbe dovuto contestare verbalmente al proprio sottoposto la commissione del reato, nel rispetto degli obblighi di correttezza, buona fede e fedeltà nei confronti del datore di lavoro. La Suprema Corte, confermando la decisione della Corte di Appello territorialmente competente, ha affermato il seguente principio di diritto: “in materia di licenziamento per ragioni disciplinari, anche se la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, il giudice investito dell’impugnativa della legittimità del licenziamento deve comunque verificare l’effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore” (Cass. n. 16095/2013; Cass. n. 21633/2013). La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “(…) l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto”. Attendendosi a questi principi, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la lavoratrice avesse agito correttamente, dichiarando pertanto illegittimo il recesso datoriale. Di conseguenza, prima di procedere con un licenziamento, occorre sempre verificare se la gravità della condotta – pur sanzionata dal contratto collettivo – sia tale da giustificare il recesso.