La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza del 22 dicembre 2017, si è occupata delle dimissioni per giusta causa rassegnate da un agente di una società del settore del credito a consumo. In particolare l’agente dimissionario aveva adito l’autorità giudiziaria per ottenere il pagamento dell’indennità ex art. 1751 cod. civ. (e, in subordine, comunque il pagamento dell’indennità di preavviso), lamentando sia il peggioramento delle condizioni contrattuali applicabili ai clienti appartenenti alla sua cerchia che l’illegittimità della scelta della preponente di riservare condizioni contrattuali di miglior favore alle proprie filiali operanti nella zona assegnatagli. Nel confermare la posizione espressa dal giudice di primo grado, la Corte d’Appello ha osservato che, per un verso, le variazioni in peius delle condizioni contrattuali avevano ricevuto espressamente l’accettazione dell’agente e che, comunque, in virtù di una clausola contrattuale, la preponente avrebbe potuto procedere anche unilateralmente. Ancora, la Corte di Appello ha rilevato che la scelta della preponente di favorire, riservando condizioni di miglior favore, le proprie filiali di zona, non poteva in alcun modo ritenersi illegittima in quanto l’agente non era ad essa legato contrattualmente da un vincolo di esclusività. Alla luce di questi rilievi, i giudici della Corte d’Appello hanno respinto il ricorso dell’agente dimissionario.