La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10280 pubblicata in data 27 aprile 2018, si è occupata del licenziamento intimato ad una lavoratrice per aver pubblicato affermazioni denigratorie e di disprezzo nei confronti del datore di lavoro e dei suoi rappresentanti sulla propria pagina FaceBook. In particolare la Suprema Corte, nel confermare la decisione dei giudici di merito, ha rilevato in primo luogo che la condotta della lavoratrice – pur non volendo ricondurla all’elemento volitivo del dolo – può sicuramente ricondursi nell’alveo di un comportamento caratterizzato da colpa grave e, dunque, idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario. Analogamente, in relazione all’elemento oggettivo, la Suprema Corte ha sottolineato che “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca facebook integra un’ipotesi di diffamazione, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone”, risultando così suscettibile di ledere, anche sotto questo profilo, il vincolo fiduciario posto alla base di un normale rapporto di lavoro. In sostanza questa sentenza conferma quell’orientamento giurisprudenziale che considera legittimi i licenziamenti disciplinari intimati per l’utilizzo improprio dei social network.