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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: i presupposti legittimi e il regime sanzionatorio

Categorie: DLP Insights, Giurisprudenza | Tag: datore d lavoro, Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, articolo 18

31 Lug 2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 25 giugno 2018 n. 16702, torna a pronunciarsi sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo e sulle relative conseguenze sanzionatorie. In particolare la Suprema Corte ha osservato che l’andamento economico negativo di una azienda costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro deve necessariamente provare ed il giudice accertare. Ciò in quanto è sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell’impresa, determinino un effettivo ridimensionamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa. Qualora, invece, il licenziamento sia stato motivato richiamando l’esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso risulta ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall’imprenditore. In tal caso tuttavia, detta situazione non comporterebbe automaticamente quale conseguenza sanzionatoria l’applicazione della tutela reale del posto di lavoro. In sostanza la verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento”, di cui al comma 7 dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore. Orbene, la “manifesta insussistenza” va riferita ad una chiara, evidente e facilmente verificabile (sul piano probatorio) assenza dei suddetti presupposti.

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