Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto ma anche contenere la specifica indicazione delle mansioni alle quali verrà adibito il lavoratore durante il periodo di prova (requisito della specificità), pena la sua nullità. Ciò in quanto la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull’esito della prova, presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate. La conseguenza in caso di nullità del patto di prova è la soggezione dell’eventuale recesso datoriale alle regole previste per i licenziamenti illegittimi.