A norma del nuovo regime introdotto dalla legge n. 247/07, le agevolazioni derivanti dall’assunzione di un disabile si differenziano a seconda della data di sottoscrizione della convenzione con la provincia (indipendentemente dalla data in cui verrà effettuata l’assunzione):
a) se l’assunzione è legata ad una convenzione stipulata entro il 31 dicembre 2007, il datore di lavoro può beneficiare dello sgravio contributivo;
b) se l’assunzione è, invece, effettuata nel rispetto di una convenzione sottoscritta dopo il 31 dicembre 2007, il datore di lavoro ha diritto ad un contributo diretto erogato dalla Regione o dalle Province autonome nei limiti delle risorse disponibili e connesso al costo salariale annuo del lavoratore (art. 13 legge n. 68/1999).
È inoltre venuta meno la facoltà per le Regioni di stipulare convenzioni quadro con gli enti di previdenza obbligatoria ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 91/2000.