Secondo l’associazione dei componenti degli organismi di vigilanza (AOdV), è preferibile un organismo di vigilanza (previsto dal D.Lgs. 231/01 – responsabilità amministrativa delle società) collegiale, costituito da rappresentanti in possesso di requisiti di onorabilità e aperto anche alla partecipazione di figure professionali interne all’azienda. Quanto alla presenza di consulenti esterni, l’ AOdV segnala che il loro apporto è significativo se si tratta di soggetti dotati di effettiva competenza ed esperienza professionale in tema di compliance, controllo interno e relativi profili giuridici. Infatti, la semplice appartenenza a categorie professionali che, astrattamente, contemplano tali competenze nel bagaglio professionale dei propri iscritti, non appare sufficiente. Componenti idonei dovrebbero essere i responsabili degli uffici legali e i componenti della funzione del personale. Il modello organizzativo dovrebbe poi prevedere la possibilità di revoca di un componente dell’organismo di vigilanza o anche della sua totalità. Infine, l’organismo di vigilanza dovrebbe poter disporre di un proprio budget e di effettivi poteri di ispezione e controllo.