A più di un anno dall’emanazione dei provvedimenti anticrisi del D.L n. 78/2009 (legge n. 102/2009) sono state definite le regole per dare piena attuazione alle disposizioni finalizzate alla conservazione del posto di lavoro. A diramare i chiarimenti sono stati l’INPS, con messaggio n. 20810/2010, per quanto riguarda gli aspetti contributivi e l’INAIL, con la nota del 2 luglio scorso, in merito al calcolo del premio assicurativo. Il decreto interministeriale Lavoro-Economia del 18 dicembre 2009 ha previsto che i lavoratori percettori di trattamenti a sostegno del reddito con conservazione del posto di lavoro (Cig, Cigs, Cig in deroga, contratti di solidarietà) possono essere impiegati dall’imprenditore in progetti di formazione o riqualificazione professionale. Da ciò deriva un duplice vantaggio: l’azienda ha l’opportunità di utilizzare i periodi di “fermo lavorativo” coinvolgendo i dipendenti interessati in attività formative; al lavoratore spetta un bonus, a carico del datore di lavoro, che copre la differenza tra l’integrazione salariale e lo stipendio che sarebbe spettato in caso di normale attività produttiva. Il requisito per poter accedere ai predetti benefici è la sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale.