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“COLLEGATO LAVORO”: LA DIFFIDA PER LE SANZIONI RIDOTTE

Categorie: DLP Insights, Normativa

01 Apr 2011
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 10/2011, ha fornito un’interpretazione estensiva alle norme del cd. “Collegato Lavoro” (Legge n. 183/2010) relative all’applicazione delle sanzioni. Il Ministero ha chiarito che il termine di 60 giorni previsto dall’art. 16 della Legge n. 689/1981(per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta) trova applicazione per l’intero verbale di accertamento, a prescindere dalle violazioni accertate. Nell’ipotesi in cui il personale ispettivo abbia per alcune inadempienze diffidato il trasgressore e per altre comminato la sanzione, il pagamento in misura ridotta potrà essere eseguito entro 105 giorni dalla notifica. Infatti, ai 60 giorni previsti dalla Legge n. 689/1981 si aggiungono anche i 45 che il Collegato Lavoro ha previsto per ottemperare alla diffida.

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