L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 3/2012, ha chiarito che anche i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi gli amministratori di società di capitali, hanno diritto di fruire del regime di tassazione separata per le indennità percepite in occasione della cessazione del rapporto, fino al limite di un milione di euro. La condizione per l’applicazione della tassazione separata – a cui, in ogni caso, il percettore può rinunciare se ciò è più favorevole – è che il diritto all’indennità derivi da atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto.