Il Ministero del Lavoro ha pubblicato ieri la circolare n. 3/2012 in cui si fa il punto sulla novità contenuta nell’articolo 1, comma 40, della legge 92/2012, che ha modificato l’articolo 7 della legge 604/1966. Il Ministero chiarisce che sono esclusi dalla procedura i licenziamenti avvenuti per superamento del periodo di comporto precisando inoltre che i termini del tentativo di conciliazione sono perentori: la direzione territoriale del lavoro che ha ricevuto la comunicazione datoriale deve pertanto convocare le parti entro il termine perentorio di sette giorni dalla ricezione dell’istanza e la comparizione davanti la commissione va fissata entro i 20 giorni successivi. In caso contrario, il datore può procedere con proprio atto di recesso unilaterale.