Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 5 del 21 gennaio 2013, fornisce alcuni chiarimenti in materia di apprendistato alla luce delle novità apportate dalla Legge n. 92/2012. In particolare, il Ministero precisa che se il datore di lavoro non effettua per il primo anno la formazione prevista dal piano individuale, nessuna sanzione potrà essere applicata; al contrario, la violazione genera le sanzioni amministrative – e di conversione del rapporto – solo se nel secondo anno di durata del contratto, il datore di lavoro non svolge almeno il 40% delle ore di formazione accumulate oppure, nel terzo anno, il 60% delle ore accumulate.