L’Inps, con messaggio n. 2939/2013, ha precisato che il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 9 L. n. 164/1975 per l’impugnazione delle decisioni di diniego della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria da parte delle commissioni provinciali è ordinatorio e non perentorio. I ricorsi possono, quindi, essere presentati anche dopo i termini previsti dalle norme vigenti, purché non sia intervenuta la prescrizione per esercitare il diritto all’azione giudiziaria.