Il Decreto Lavoro (art. 9) ha limitato l’autonomia negoziale sugli appalti prevedendo che le eventuali disposizioni contrattuali potranno disporre la propria efficacia esclusivamente sugli trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto (o nel subappalto) escludendone qualsiasi conseguenza sul regime di solidarietà sui contributi previdenziali ed assicurativi per il periodo di esecuzione del contratto.