La Legge di Stabilità 2014, all’art. 1, comma 135, prevede che – dal 1° gennaio 2014 – il datore di lavoro che assume un lavoratore a tempo indeterminato mentre è in corso, con la stessa persona, un contratto a termine, recupera dall’Inps tutto quanto versato a titolo di contributo addizionale «Aspi». Pertanto, con l’entrata in vigore della nuova normativa, non opera più la previsione della Legge Fornero (art. 2, comma 30, L. 92/2012) che aveva previsto che il contributo addizionale dell’1,40 per cento fosse restituito al datore di lavoro «nei limiti delle ultime sei mensilità» in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o in caso di successiva riassunzione (sempre a tempo indeterminato).