L’articolo 8, comma 2 ter del decreto c.d. Milleproroghe n. 150/2013, così come approvato dalla Camera in fase di conversione in legge, prevede anche per l’anno in corso che i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono essere impiegati con la formula del lavoro accessorio fino a un massimo di 3mila euro di corrispettivo nell’anno solare senza perdere il relativo status e le integrazioni.