Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 18/14 del 30 luglio u.s., ha fornito le prime indicazioni operative sulle innovazioni introdotte dal D. L. 34/2014 in materia di contratti a termine, somministrazione e apprendistato. Le principali indicazioni ministeriali riguardano: (i) l’esclusione dei lavoratori accessori, intermittenti privi di indennità di disponibilità, i parasubordinati e gli autonomi dalla base di computo per la determinazione dei limiti quantitativi; (ii) la precisazione che il calcolo della base occupazionale dovrà essere fatto con riferimento a tutta l’azienda e non limitatamente all’unità produttiva di riferimento; (iii) la precisazione che la soglia del 20% non costituisce un numero fisso, ma rappresenta una proporzione tra organico stabile e lavoratori a termine. Tutto quanto precede, salvo che la contrattazione collettiva non disponga diversamente. In tema di somministrazione di manodopera, viene chiarito, infine, che la sanzione amministrativa per il superamento delle soglie numeriche non si applica; la circolare ricorda, inoltre, che il tetto del 20% non è applicabile né agli utilizzatori (solo i contratti collettivi possono introdurre soglie al riguardo), né alle agenzie per il lavoro (il tetto è incompatibile con l’attività svolta).