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SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: LIMITI E REQUISITI DELLA DELEGA DI FUNZIONI (IL SOLE 24 ORE, 16 MARZO 2015, PAG. 31)

Categorie: DLP Insights, Normativa

16 Mar 2015

La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro deve risultare da un atto scritto, con data certa, e avere una serie di requisiti che sono essenziali per poter liberare il datore di lavoro da responsabilità rilevanti in caso di danno alla salute. Ed, infatti, il datore, attraverso un’idonea delega di funzioni «ha la possibilità (…) di trasferire in capo ad altro soggetto poteri ed obblighi originariamente appartenenti al delegante (ndr al datore stesso) in materia di sicurezza sul lavoro» (Cassazione Penale, Sezione Quarta, sentenza 41063/2012), con l’effetto giuridico di essere sollevato «dall’obbligo di prevenzione, altrimenti su di lui gravante» (Cassazione penale, Sezione Quarta, sentenza 38111/2010). Un atto di delega, tuttavia, non annulla il ruolo di protezione del datore-delegante per la sicurezza, dal momento che permane in lui, comunque, parte dell’originaria posizione di garanzia ai fini della sicurezza lavorativa, con eventuali conseguenze sul piano della responsabilità. In via generale, infatti, il datore di lavoro resta, in base all’articolo 2087 Cod. Civ., il garante della sicurezza e, più specificatamente, a lui sono devoluti, indissolubilmente, gli obblighi di garanzia con natura strettamente personale. Alcune funzioni, inoltre, non sono delegabili. In particolare l’articolo 17 del D. Lgs. n. 81/2008 esclude espressamente dal trasferimento due adempimenti: la valutazione dei rischi, che è la base progettuale della sicurezza aziendale, e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Sul delegante, altresì, permane (articolo 16, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008) il dovere di vigilanza sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Un principio questo confermato dalla sentenza 15028/ 2014 della Cassazione Penale, Sezione Quarta.

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