Il cd. “Codice dei contratti”, contenuto nel d.lgs. n. 81 entrato vigore il 25 giugno 2015, dedica l’intero Capo IV alla somministrazione di lavoro, che ne esce rafforzata nel contesto di una riscrittura complessiva della disciplina previgente di cui al Decreto Biagi (d.lgs. 276/2003). Con specifico riferimento alla somministrazione di lavoro a termine, il legislatore delegato, se da una parte ha confermato l’“acausalità” della stessa senza limiti di tempo (diversamente dai 36 mesi fissati per il contratto di lavoro a tempo determinato), al contempo, ha introdotto nuove divieti. Infatti, con la Riforma, è venuta meno la facoltà per l’utilizzatore di ricorrere a tale fattispecie di lavoro in caso di crisi aziendale, licenziamenti collettivi o cassa integrazione guadagni, ipotesi tutte precedentemente consentite. E’ rimasto invece il limite di contingentamento fissato dai contratti collettivi applicati che continuano, dunque, a rivestire un ruolo primario nella regolamentazione della fattispecie. Tuttavia, alle nuove restrizioni sulla somministrazione a termine corrisponde una “liberalizzazione” di quella a tempo indeterminato (nota come staff leasing) che, pur se soggetta ad un contingentamento identico a quello previsto per i lavoratori assunti a tempo determinato (vale a dire il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del relativo contratto), è stata svincolata dalle causali specifiche, che ne avevano di fatto limitato l’utilizzo nella vigenza del Decreto Biagi.
In definitiva, il processo di ridefinizione delle discipline contrattuali è intervenuto sulla tipologia in esame allineando la somministrazione di lavoro a termine al contratto a tempo determinato e rendendo maggiormente flessibile lo staff leasing quale tipologia contrattuale a tempo indeterminato.