Il giorno 11 giugno 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il primo decreto correttivo del Jobs Act, che contiene una serie di modifiche e ritocchi. Tra le altre il Governo, in tema di lavoro accessorio, ha previsto che i committenti che vi ricorrono devono comunicare, 60 minuti prima l’inizio della prestazione, alla sede territorialmente competente dell’Ispettorato del Lavoro, mediante sms o pec, i dati del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione stessa. In caso di violazione il datore di lavoro va incontro ad una sanzione amministrativa da Euro 400 ad Euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Inoltre viene espressamente prevista la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà “difensivi” in contratti di solidarietà “espansivi” così da favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove competenze. Con riferimento poi al collocamento delle persone con disabilità: (a) è stata prevista la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%; b) l’importo delle sanzioni per violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo e per mancata copertura della quota d’obbligo è stato legato alla misura del contributo esonerativo; c) è stata ritenuta applicabile per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo la procedura della diffida.