L’art. 7-quinquies della legge di conversione del decreto 1° dicembre 2016 n. 225 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282/2016, fornisce una interpretazione autentica di determinazione del reddito di lavoro in trasferta e trasfertista. In particolare il comma 6 dell’art. 51 del TUIR deve essere interpretato nel senso che i lavoratori trasfertisti sono coloro per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: (a) la mancata indicazione nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. Precisa poi la norma che ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle predette condizioni, non è applicabile la disposizione in esame, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51. L’art. 7 – quinques ha, quindi, risolto una diatriba che negli anni era sorta nella prassi ed in giurisprudenza sulla corretta qualificazione del lavoratore trasfertista. Peraltro, essendo una norma di interpretazione autentica, ha effetto retroattivo ed in quanto tale potrà essere invocata, qualora ne dovessero ricorrere i presupposti, in contenziosi pregressi e nei giudizi in corso.