La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21537/2019, ha dichiarato illegittima la disdetta unilaterale del CCNL applicato, operata dal datore di lavoro prima della sua naturale scadenza, anche se accompagnata da un congruo preavviso. Tale potere spetta alle sole parti che hanno sottoscritto il CCNL, ossia alle associazioni sindacali e datoriali. Secondo la Corte di Cassazione, al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo la sua eccessiva onerosità, derivante da una propria situazione di difficoltà economica. Pertanto il datore di lavoro è vincolato al CCNL quand’anche si dissoci dall’organizzazione sindacale di appartenenza. Il datore di lavoro ha, invece, la facoltà di recedere dal Ccnl stipulato a tempo indeterminato e senza predeterminazione del termine di scadenza. Ciò in quanto il contratto non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, altrimenti non si consentirebbe lo sviluppo delle relazioni industriali, andando a vanificare la causa nonché la funzione sociale della contrattazione collettiva. Resta inteso che il recesso deve essere esercitato nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede e senza ledere i diritti intangibili dei lavoratori. Ed in questo caso, a parere della Corte di Cassazione, non sussiste un obbligo a carico del datore di trattare e stipulare il Ccnl con tutte le organizzazioni sindacali. Rientra nell’autonomia negoziale di parte datoriale la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto con organizzazioni sindacali anche diverse da quelle che hanno trattato e sottoscritto il precedente.