È stato convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 (G.U. n. 180 del 18 luglio 2020) il D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Di seguito vengono analizzate le principali novità concernenti i profili lavoristici introdotti dalla Legge di conversione:
- Ammortizzatori sociali
- Viene recepito quanto disposto dal D.L. n. 52/2020 in merito alla fruizione delle 4 settimane aggiuntive di integrazione salariale. In particolare, viene previsto che le 4 settimane aggiuntive di integrazione salariale inizialmente stanziate per il periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020 possono essere fruite anche antecedentemente al 1° settembre 2020.
- La fruizione anticipata è subordinata all’avvenuto integrale utilizzo, da parte del datore di lavoro richiedente, delle 14 settimane riferite al periodo 23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 18 settimane di integrazione salariale.
- Congedi parentali
- Viene esteso dal 31 luglio al 31 agosto 2020 il periodo entro il quale i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli fino a 12 anni (e senza limite di età per i genitori lavoratori con figli in stato disabilità o disabili in stato di gravità accertata) possono richiedere un congedo retribuito al 50%, fino ad un massimo di 30 giornate usufruibili in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi già fruiti prima dell’entrata in vigore della legge.
- Trasferimento di azienda: durata minima della fase di consultazione sindacale
- Fino al 17 agosto 2020, la fase di consultazione sindacale di cui all’art. 47, comma 2, L. n. 428/90, non potrà avere una durata inferiore a quarantacinque giorni, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo.
- Estensione del diritto al lavoro agile ai soggetti maggiorente esposti a rischio di contagio
- Il diritto al lavoro agile previsto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14, viene esteso, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria. Ciò a condizione che la modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
- Proroga dei contratti di apprendistato e dei contratti a tempo determinato anche in regime di somministrazione
- Il termine del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca e dei contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Lo studio legale De Luca & Partners rimane a disposizione per fornire ogni informazione necessaria a fronteggiare l’emergenza, nonché per elaborare le migliori strategie volte a minimizzare l’impatto della stessa sulla produttività aziendale.