L’INPS, con il messaggio n. 2797 del 14 luglio 2020 ha fornito chiarimenti relativamente ai lavoratori privati e pubblici, nonché ai percettori di NASPI, che svolgono brevi periodi di lavoro in Germania.
Con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti privati giova anzitutto ricordare che la legislazione applicabile, in base alle previsioni contenute nell’art. 13, par. 1, del Regolamento (CE) 883/2004, è quella dello Stato di residenza del lavoratore purché in esso venga svolta attività sostanziale. Inoltre, ai fini della determinazione della legislazione applicabile, non devono essere considerate le attività marginali ossia le attività poco significative in termini di tempo e remunerazione.
Entrando nel merito del messaggio in esame, viene chiarito che qualora il lavoratore svolga un’attività subordinata in Italia e un’attività in Germania di portata marginale o comunque non sostanziale, la legislazione applicabile è unicamente quella italiana con il consequenziale obbligo per il lavoratore di informare l’INPS della propria situazione lavorativa. La mancata comunicazione fa venire meno l’eventuale riconoscimento del periodo assicurativo tedesco se considerato dall’Istituto come marginale.