L’istituto del preavviso, di cui all’art 2118 cod. civ., rappresenta un vincolo, rectius, un’obbligazione, per la parte che esercita il recesso nell’ambito del contratto di lavoro e, specularmente, un diritto della parte che lo subisce; esso è dunque un termine sospensivo e finale di efficacia del recesso che produce quale conseguenza immediata il differimento della cessazione del rapporto per un determinato periodo di tempo.
Il preavviso, ove venga dato dal datore di lavoro al lavoratore licenziato assolve ad una fondamentale funzione di garanzia per quest’ultimo, affinché continui a percepire il reddito per un determinato lasso di tempo in modo tale da poter ricercare una nuova occupazione; mentre, il preavviso in caso di dimissioni del lavoratore ha lo scopo di consentire al datore di lavoro di avere il tempo necessario per ricercare una nuova risorsa con cui sostituirlo .
La durata del periodo di preavviso viene fissato dai contratti collettivi nazionali applicabili al rapporto di lavoro in base alla qualifica, all’inquadramento ed all’anzianità lavorativa maturata, rendendo indispensabile, pertanto, effettuare una attività di analisi caso per caso non essendo possibile indicare in linea generale un termine dovuto per licenziamento o le dimissioni. La parte che non rispetta i termini, è tenuta a corrispondere all’altra una indennità sostitutiva.
De Luca & Partners si è sempre occupato con grande attenzione di tutte le tematiche relative alla cessazione dei rapporti di lavoro, fornendo un’attività personalizzata di assistenza e consulenza alle proprie aziende clienti – sia nazionali che internazionali – nonché al personale dirigenziale che intendano recedere dal contratto di lavoro. Le specifiche competenze in materia, unite all’importante esperienza maturata nella pratica, fanno sì che i professionisti di De Luca & Partners assistano i clienti prestando la massima attenzione al tema del preavviso e alla connessa indennità sostitutiva, prevenendo con particolare cura eventuali e potenziali rivendicazioni.