L’art. 2, comma 31, della legge 92/2012 (cd. Legge Fornero) ha introdotto un contributo, a carico dei datori di lavoro, per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto all’ASPI (oggi NASPI). La somma dovuta è pari al 41% del massimale mensile di NASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (cd. “Ticket di licenziamento”). Con riferimento all’anno 2019, L’Inps, con la circolare 5/2019, ha dichiarato che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASPI è Euro 1.221,46. Pertanto, le imprese che procedono ad un licenziamento nell’anno in corso devono versare all’INPS un Ticket di licenziamento pari ad Euro 500,79 (41% di Euro 1.221,46; contro i 495,34 Euro del 2018) per ogni anno di anzianità maturato dal dipendente fino ad un massimale di Euro 1502,36 (contro i 1.486,02 del 2018). Il Ticket di licenziamento, secondo quanto disposto dalla circolare INPS 44/2013, deve essere versato entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello in cui avviene il licenziamento. La legge di bilancio 2018 ha introdotto modifiche alla disciplina del contributo nell’ambito dei licenziamenti collettivi, prevedendo un innalzamento della aliquota percentuale del massimale NASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni dal 41% all’82%. Pertanto, in presenza di licenziamenti collettivi il contributo per il 2019 è pari ad Euro 1001,59 fino ad un massimale di Euro 3004,79. L’importo, così come disposto dall’art. 2, comma 35 della Legge Fornero, è moltiplicato per tre volte nei casi di licenziamenti collettivi senza accordo sindacale.

 

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Dal 16 marzo 2019, sono entrate in vigore alcune delle misure contenute nel D.Lgs. 14 del 12 gennaio 2019, pubblicato in G.U. il successivo 14 febbraio, il quale, in attuazione della legge delega 155 del 19 ottobre 2017, introduce il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (il “CCII”).

 

Nomina degli organi di controllo nelle S.r.l.

 

Al netto di una serie di disposizioni attuative che dovranno essere emanate – ed in attesa che gran parte delle riforme entrino in vigore, 18 mesi dopo la pubblicazione in G.U. (e dunque il 14 agosto 2020) – in forza dell’art. 389 del CCII viene, infatti, anticipata l’entrata in vigore, tra gli altri, dell’art. 379 che, modificando l’art. 2477 cod. civ., disciplina la “nomina degli organi di controllo nelle S.r.l.”.

 

Orbene dal 16 marzo 2019 la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria qualora la S.r.l.:

  • sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 2 milioni (rispetto ai precedenti € 4.400.000),
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro (rispetto ai precedenti € 8.800.000),
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità (rispetto alle precedenti 50 unità).

 

Tale obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

 

Oltre a qualsiasi interessato, potrà segnalare eventuali inadempimenti il conservatore del registro delle imprese, affinché la nomina dell’organo di controllo avvenga d’ufficio.

 

Interessante rilevare come, secondo una stima di Bankitalia, siano circa 140.000 le S.r.l. che potrebbero essere impattate dall’obbligo di nomina anzidetto.

 

Da quanto sopra ne consegue che le S.r.l., le quali nel proprio Statuto hanno fatto:

  • generico riferimento ai “casi/criteri di legge” che rendono obbligatori la nomina di organo di controllo o revisore, ovvero generico riferimento ai parametri ex art. 2477 cod. civ., non dovranno modificarlo; invece
  • riferimento espresso ai parametri di cui all’art. 2435 bis cod. civ., che attualmente non vengono più richiamati, saranno tenuti a farlo.

 

Ancora, nel dettaglio, a livello di assetto organizzativo (e dunque, nello statuto), si potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni:

  • nomina del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità) e di un revisore (con il compito del controllo contabile);
  • nomina solamente del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità), e non del revisore; in tal caso, lo statuto deve attribuire all’organo sindacale il compito della revisione;
  • nomina solamente del revisore (con il compito del controllo contabile) e non dell’organo sindacale: in questo caso, il controllo di legalità è svolto dai soci.

 

È giusto evidenziare come la ratio sottesa all’intera riforma, e dunque al CCII, risieda (i) nel potenziamento degli strumenti di anticipazione della crisi, da una parte, (ii) nella preservazione del “going concern” (della “continuità aziendale”, come voluto a livello transnazionale) e (iii) nello stralcio del debito, unito alla discontinuità gestionale, dall’altra.

 

Conclusioni

 

E’ sicuramente da accogliere positivamente una riforma che è intesa a favorire una maggiore consapevolezza e “responsabilizzazione” dell’imprenditore (concetto di derivazione europea, similmente a quanto avvenuto col noto GDPR e la riforma in tema di protezione dei dati personali). Tuttavia sarà da verificare in futuro se il nuovo “limite dei 10 dipendenti” non rischierà di incentivare pratiche elusive, e dunque l’atomizzazione di realtà aziendali, spesso già di dimensioni ridotte in Italia.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”), con circolare n. 1881 del 25 febbraio 2019, è intervenuto in merito all’applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori qualora – per intervenuti processi di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda) – si verifichi un mutamento della titolarità dell’impresa che ha installato impianti audiovisivi o altri sistemi che consentono un controllo a distanza dell’attività lavorativa.

 

Nello specifico è stato richiesto all’INL se, in tali casi, è necessario rinnovare le procedure di accordo sindacale o autorizzative o sia sufficiente che la sopravvenuta modifica della proprietà venga resa formalmente nota alle competenti sedi dell’ispettorato.

 

Normativa di riferimento

L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, oggetto di riforma nel 2015, al comma 1 statuisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti da cui derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per:

  • esigenze organizzative e produttive;
  • la sicurezza sul lavoro;
  • la tutela del patrimonio aziendale.

 

Inoltre è necessario, anche qualora ricorrano le suddette condizioni, che:

  • sia concluso preventivamente un accordo sindacale o, in difetto di accordo,
  • l’utilizzo sia preventivamente autorizzato dalla sede territoriale dall’INL ovvero, in alternativa – in caso di imprese con unità produttive ubicate in ambiti di competenza di più sedi territoriali – dalla sua sede centrale.

 

Le indicazioni operative dell’INL

L’INL ha chiarito che, allorquando si verifica il “mero” subentro di un’impresa in locali già dotati dei predetti impianti/sistemi, non è necessario “duplicare” le procedure (accordo sindacale/autorizzazione amministrativa) previste dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Ciò, purché non siano intervenuti mutamenti dei (i) presupposti legittimanti (esigenze produttive e organizzative, per la sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale) e (ii) delle modalità di funzionamento (inquadrature, coni di ripresa ecc.).

 

L’INL ritiene, però, opportuno che l’impresa subentrante:

  • comunichi gli estremi del provvedimento autorizzativo allo stesso ufficio che l’ha originariamente messo, nonché
  • renda una dichiarazione attestante che, col cambio di titolarità, non è intervenuto alcun mutamento dei presupposti legittimanti il suo rilascio né delle modalità d’uso dell’impianto/sistema.

 

In ogni caso l’INL precisa che è vietata qualsivoglia eventuale modalità di utilizzo degli impianti diversa da quelle già autorizzate, pena, come nel caso di mutamento dei presupposti legittimanti, l’onere di dover ripetere le descritte procedure autorizzative.

 

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https://www.delucapartners.it/news/2018/controlli-a-distanza-dei-lavoratori-le-ulteriori-indicazione-operative-dellispettorato/

Elena Cannone ha partecipato al career day “RoadJob” per rispondere alle domande dei giovani che si avviano ad entrare nel mondo del lavoro lo scorso 25 marzo.

Uno spazio dove i giovani si sono confrontati con le aziende superando il format del classico career day.

Un evento che ha messo al centro le nuove generazioni: gli studenti sono i protagonisti.

Le aziende hanno ascoltato aspirazioni e aspettative degli studenti e hanno risposto in presa diretta alle loro domande, senza intermediari.

 

Location e orari

L’evento si terrà presso il Centro Espositivo e Congressuale Lariofiere, Viale Rosegone, Erba (CO), dalle ore 8:30 alle 13:00.

 

Agenda della giornata

  • ore 8:30 – 10:00 confronto tra gli studenti delle scuole e i “navigator” e Workshop “Personal Branding”, tenuto da LinkedIn per gli universitari
  • ore 10:00 – 10:30 break
  • ore 10:30 – 11:00 “Trasformazione digitale in ambito manufacturing” – Speech di @Talent Garden
  • ore 11:00 – 13:00 confronto con i top employer del territorio

 

Luciano Vella ha partecipato al convegno “Come creare una carriera internazionale” organizzato da ELSA Verona lo scorso 21 marzo per approfondire il tema dell’ingresso e del lavoro in uno Studio d’affari. 

 

Caratteristiche, competenze e qualità dell’avvocato d’affari.

 

Questi ed altri i temi affrontati al convegno organizzato da Elsa Verona e tenutosi lo scorso 21 marzo 2019. “Oltre ad una conoscenza completa del diritto” chiarisce l’avv. Vella durante l’incontro  “quello che oggi il mercato richiede a un professionista che si affaccia al mondo del lavoro è la curiosità, la determinazione e la voglia di fare.

 

Caratteristiche che, in un mercato saturo di professionisti legali, fanno la differenza, trasformando l’avvocato in un partner dell’azienda su cui poter puntare per lo sviluppo dell’azienda stessa”.