Il 30 maggio 2019, in considerazione della pubblicazione del dato dell’indice Ipca da parte dell’Istat, Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm, in adempimento di quanto previsto nel CCNL del 26 novembre 2016, hanno, con proprio verbale, concordato i nuovi importi dei minimi tabellari per il periodo 1° giugno 2019 – 31 maggio 2020.
Di seguito si riporta la tabella recante i “nuovi” livelli retributivi mensili:
Categorie | Livelli retributivi mensili in vigore dal 1° giugno 2018 | Livelli retributivi mensili in vigore dal 1° giugno 2019 |
1° | 1.310,80 | 1.321,29 |
2° | 1.446,92 | 1.548,50 |
3a | 1.604,53 | 1.617,37 |
3° Super | 1.639,20 | 1.652,31 |
4a | 1.673,87 | 1.687,26 |
5a | 1.792,65 | 1.806,99 |
5aSuper | 1.921,46 | 1.936,83 |
6a | 2.061,41 | 2.077,90 |
7a | 2.301,37 | 2.319,78 |
8° Quadri | 2.356,52 | 2.375,37 |
Nel medesimo incontro le parti, oltre ad aver confermato le precedenti percentuali relative all’utile minimo di cottimo, hanno definito i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità, come si evince dalle tabelle sotto riportate
Indennità di trasferta forfettaria
Tipologia | Importi dal 1° giugno 2019 |
Trasferta intera | 43,59 |
Pasto meridiano o serale | 11,84 |
Pernottamento | 19,91 |
Indennità di reperibilità
Livelli | Compenso giornaliero | Compenso settimanale | ||||
16 ore (giorno lavorato) | 24 ore (giorno libero) | 24 ore festive | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero | |
Superiore al 5a | 6,70 | 11,01 | 11,60 | 44,51 | 45,10 | 49,41 |
4° e 5° | 5,83 | 9,15 | 9,81 | 38,30 | 38,96 | 42,28 |
1°, 2°, 3° e 3S | 4,90 | 7,36 | 7,95 | 31,86 | 32,45 | 34,91 |
Alberto De Luca è stato relatore al convegno “Pensioni 2019: come muoversi nel labirinto delle nuove opzioni” organizzato da Convenia lo scorso 18 luglio a Milano.
LOCATION E ORARI
Milano – giovedì 18 luglio 2019
(ore 9.00 – 13.30)
FOCUS
Alberto De Luca ha approfondito durante il suo intervento Il ruolo dei fondi di solidarietà e altre forme di accompagnamento alla pensione.
In particolare, l’intervento si è focalizzato sulle seguenti tematiche:
– Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, all’occupazione e alla riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente
– casi di successo: la gestione degli esuberi nel settore credito
– altre forme di utilizzo degli ammortizzatori sociali per l’accompagnamento alla pensione
Clicca qui per ulteriori dettagli.
La Corte di cassazione, con sentenza 14063 del 23 maggio 2019, è tornata a pronunciarsi sul principio di proporzionalità tra la sanzione espulsiva e l’inadempimento, precisando che il giudice non può esimersi dall’accertamento in concreto della proporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione adottata, anche nel caso in cui la condotta sia indicata nelle esemplificazioni previste dalla contrattazione collettiva come ipotesi di licenziamento.
Nel caso in esame la lavoratrice è stata licenziata per aver utilizzato impropriamente la carta fedeltà riservata ai dipendenti, per l’acquisto di prodotti a favore di un familiare con indebiti vantaggi.
Il giudice di primo grado ha rigettato l’impugnativa della lavoratrice con decisione poi confermata in Corte d’appello, ravvisando che l’uso improprio della carta, oltre a essere espressamente vietato dal regolamento aziendale, avesse violato gravemente i doveri di correttezza gravanti in capo alla dipendente ed era idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario legittimando il licenziamento.
La Corte di cassazione ha rilevato che nella valutazione della rilevanza disciplinare della condotta i giudici di merito hanno omesso di effettuare una valutazione comparativa tra la condotta tenuta dalla dipendente e le previsioni del contratto collettivo (nel caso di specie quello del settore commercio) che riservano la sanzione espulsiva solamente a ipotesi di ben maggiore livello di intenzionalità ed offensività, tali da integrare ipotesi di reato.
In particolare, la Corte – in linea con l’orientamento consolidato – ha ribadito che la “giusta causa” quale evento che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro integra una “clausola generale” dettata dall’articolo 2119 del Codice civile e, pertanto, richiede di essere concretizzata tramite la valorizzazione di parametri esterni di natura giuridica.
Nell’ambito di tale indagine valutativa il giudice non è vincolato dalle previsioni contenute nel codice disciplinare del contratto collettivo. Infatti, anche qualora la condotta sanzionata corrisponda alla fattispecie tipizzata contrattualmente occorre pur sempre che essa sia riconducibile alla nozione di giusta causa attraverso un accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione e infrazione, anche sotto il profilo soggettivo della colpa e del dolo.
Clicca qui per leggere la versione integrale dell’articolo.
Vittorio De Luca è stato relatore alla scorsa ESG Business Conference organizzata da EticaNews in cui aziende ed esperti si sono confrontati sulla governance della sostenibilità lo scorso 13 giugno a Milano.
LOCATION E ORARI
L’evento si è svolto dalle h 9.00 alle h 17.00 presso Palazzo Giureconsulti in Piazza Mercanti, 2 a Milano.
FOCUS
Vittorio De Luca è intervenuto in qualità di relatore al Focus su ESG e Risorse umane per approfondire e discutere insieme ad altri esperti I risultati dell’ Indagine straordinaria IGI 2019.
Clicca qui per ulteriori informazioni.
Con la L. 96/2018 è stato introdotto il reato di somministrazione fraudolenta di manodopera. Tale reato si configura allorquando vi sia un’attività di somministrazione posta in essere con la finalità specifica di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate ai lavoratori. L’illecito in questione è punito con l’ammenda pari a 20 Euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Sul punto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”), con la circolare 3/2019, ha fornito indicazioni operative agli ispettori. In particolare, secondo l’INL, il ricorso ad un appalto illecito costituisce già di per sé elemento sintomatico di una finalità fraudolenta. Sempre secondo l’INL, Il reato in esame può integrarsi in altre situazioni, come ad esempio nell’ipotesi di distacco transazionale non autentico ex art. 3, D.Lgs. 136/2016. Alla luce di tutto quanto esposto occorrerà costruire o aggiornare il Modello 231 così da prevenire la configurazione di questo reato, mediante l’implementazione di apposite procedure e protocolli di prevenzione. Ciò in quanto ad eventuali accertamenti da parte degli ispettori potrebbero seguire eventuali accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria. L'”intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” ex art. 603bis cod. pen. è, infatti, un reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (art. 25quinques D.Lgs. 231/2001).